La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4, 2° comma) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una semplice dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
Lo status di cittadino italiano permette ai ragazzi nati e cresciuti in Italia di accedere ai diritti civili e politici in condizioni di parità con i coetanei italiani, ad esempio:
- essere iscritti alle liste elettorali e votare;
- muoversi liberamente all'interno dei paesi dell'Unione Europea;
- accedere ai concorsi pubblici e quindi lavorare per gli enti pubblici.
E' importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all'art.33 della Legg 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche dopo i 19 anni.
Inoltre sempre in base all'art 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea (es. certificati medici, scolastici..).
Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un'altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.