A chi è rivolto
Tutti i cittadini (residenti e non) che contravvengono alle norme del codice della strada sia alla guida di un veicoli che come pedone.
Tutti i cittadini (residenti e non) che contravvengono alle norme del codice della strada sia alla guida di un veicoli che come pedone.
La Polizia Locale, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, svolge tra gli altri il servizio di polizia stradale di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma del Codice della Strada, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo ricorso alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero. La riduzione del 30% non può mai essere applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida.
Dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo edittale previsto dalla specifica violazione. Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, la sanzione pecuniaria subirà l’automatico raddoppio. Il verbale relativo a sanzioni al Codice della Strada, contestato e notificato, vale come titolo esecutivo e in caso di omesso pagamento la sanzione verrà iscritta a ruolo.
RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
La rateizzazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada è prevista dall’art. 202 bis del vigente Codice della Strada, per importi superiori ad € 200,00 (duecento/00) nella misura minima della rata di € 100,00.
La rateizzazione può essere concessa, su richiesta della parte interessata, a soggetti che forniscono attestazione di precarie condizioni economiche, con un reddito non superiore ad Euro 10.628,16 (aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente) per un massimo di n.12 rate se l’importo non supera Euro 2.000,00, n.24 rate fino a Euro 5.000,00, e n.60 rate se supera Euro 5.000,00, con applicazione degli interessi previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 602/1973.
Per ottenere la concessione di rateizzazione occorre presentare apposita domanda di rateizzazione, completa della documentazione richiesta, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, al Comando di Polizia Locale di Sedriano.
La presentazione della domanda implica la rinuncia alla possibilità di ricorso al Prefetto od al Giudice di Pace.
In caso di accoglimento dell’stanza la concessione è rilasciata dall’ufficio al termine dell’istruttoria e comunque entro 90 giorni.
Qualora l’istanza di rateizzazione venisse accolta, il debitore è tenuto al puntuale pagamento delle rate dovute; in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, egli decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
Per ottenere la concessione di rateizzazione l’interessato deve presentare apposita domanda dichiarando il proprio stato d’indigenza e presentare i seguenti allegati:
Emissione di verbale di contravvenzione per contravvenzione al CdS.
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
Dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo edittale previsto dalla specifica violazione. Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, la sanzione pecuniaria subirà l’automatico raddoppio.
Il verbale relativo a sanzioni al Codice della Strada, contestato e notificato, vale come titolo esecutivo e in caso di omesso pagamento la sanzione verrà iscritta a ruolo.
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
Dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo edittale previsto dalla specifica violazione. Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, la sanzione pecuniaria subirà l’automatico raddoppio.
Il verbale relativo a sanzioni al Codice della Strada, contestato e notificato, vale come titolo esecutivo e in caso di omesso pagamento la sanzione verrà iscritta a ruolo.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Con il termine "notifica" si intende l’aver portato l'interessato a conoscenza giuridica di un atto che lo riguarda e, di solito, questo avviene mediante consegna a mezzo posta o tramite messo notificatore all'indirizzo di residenza o domicilio. Qualora il destinatario sia assente verrà lasciato avviso del tentato recapito presso la residenza e l'atto, che è da ritenersi correttamente notificato, potrà essere ritirato, secondo quanto indicato nell'avviso, o presso l'ufficio postale o presso il Municipio.
Con il termine "contestazione" invece si intende la notificazione formale, ad opera di un Agente di Polizia, tramite consegna diretta di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito, oltre alle generalità di chi lo ha commesso, il luogo ed il momento in cui è stato commesso. Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.